COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. GIUGLIANO – GARA REAL RIN. CAIVANO / ATL. GIUGLIANO DEL 10.02.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO ATL. GIUGLIANO – GARA REAL RIN. CAIVANO / ATL. GIUGLIANO DEL 10.02.2007 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Dagli atti ufficiali di gara, invero, risulta che alla gara in oggetto ha partecipato, a favore della società Real Rin. Caivano, il calciatore Riccioli Antonio. Questi, come si rileva dal Comunicato Ufficiale n. 38 del 9.11.2006, risulta essere squalificato fino al 3.03.2007, per un’infrazione disciplinare commessa al termine della gara Real Rin. Caivano / Neapolis del 4.11.2006. Di conseguenza, egli non aveva titolo per partecipare legittimamente alla gara in oggetto. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Atl. Giugliano, di infliggere alla società Real Rin, Caivano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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