COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN POTITO ULTRA – GARA S.POTITO ULTRA / OSPEDALETTO PRODUCE DEL 16.12.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN POTITO ULTRA – GARA S.POTITO ULTRA / OSPEDALETTO PRODUCE DEL 16.12.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Dall’esame degli atti ufficiali, si rileva che alla gara in oggetto ha partecipato, a favore della società Ospedaletto Produce, il calciatore Borriello Mirko, che, da quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21.12.2006, è stato squalificato per una giornata, essendo stato espulso dal campo nel corso di una gara disputata il 13.12.2006. Sul punto deve precisarsi che, sebbene il provvedimento di squalifica sia stato pubblicato il 21.12.2006 (ovvero, in data successiva al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame), la sanzione avrebbe dovuto essere scontata, nel rispetto del principio dell’automatismo (sancito dall’art. 41, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva), in occasione della prima gara ufficiale successiva a quella dell’espulsione dal campo, ovvero a quella in epigrafe. Il calciatore in argomento, di conseguenza, non aveva titolo per partecipare legittimamente alla gara in oggetto. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società San Potito Ultra, di infliggere alla società Ospedaletto Produce, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it