COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BISACCIA – GARA BISACCIA / GESUALDO DELL’11.03.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO BISACCIA – GARA BISACCIA / GESUALDO DELL’11.03.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, giudica che esso non sia meritevole di accoglimento. Con l’atto di reclamo, la società Bisaccia ha impugnato la squalifica per tre giornate di gara, inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Margotta Angelo, quale calciatore non espulso dal campo, come dal Comunicato Ufficiale n. 79 del 15.03.2007, pag. 2025. Deve osservarsi che il reclamo, spedito nei termini temporali prescritti (per l’esattezza, il 20.03.2007), è pervenuto al C.R. Campania, a mezzo raccomandata postale, in data 26.03.2007. La società reclamante ha disputato, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della sanzione e la richiamata data del 26.03.2007, due gare ufficiali: San Nicola Baronia / Bisaccia del 18.03.2007 e Bisaccia / Santa Barbara del 25.03.2007. Questa Commissione Disciplinare giudica di non poter accedere alla richiesta della reclamante, di riduzione della squalifica a carico del nominato calciatore, in quanto nel referto di gara, che configura fonte privilegiata di prova, è indicato un suo comportamento (“numerosi insulti e minacce” all’indirizzo del direttore di gara), in ordine al quale la squalifica per tre giornate di gara si appalesa congrua. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa reclamo sul conto della società Bisaccia.
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