COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIEDIMONTE – GARA MORCONE / PIEDIMONTE DEL 3.03.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PIEDIMONTE – GARA MORCONE / PIEDIMONTE DEL 3.03.2007 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è meritevole di parziale accoglimento. Invero, nel mentre si appalesa congrua la determinazione delle sanzioni a carico dei dirigenti della società reclamante, anche in considerazione della loro qualifica, per cui esse devono essere confermate, appare conforme ad equità la riduzione al 10 aprile 2007 della squalifica, inflitta al calciatore Matera Carmine. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 10.04.2007 la squalifica a carico del calciatore Matera Carmine; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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