COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SANITA’ – GARA SANITA’ / OLIMPIC MARIANELLA DEL 14.03.2007 – 2^ CAT. RECLAMO SANITA’ – GARA SANITA’ / RIN.CAVALLEGGERI DEL 18.03.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SANITA’ – GARA SANITA’ / OLIMPIC MARIANELLA DEL 14.03.2007 – 2^ CAT. RECLAMO SANITA’ – GARA SANITA’ / RIN.CAVALLEGGERI DEL 18.03.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letti i reclami, preliminarmente dispone la riunione degli stessi per connessione soggettiva. La reclamante, con due distinti reclami, si duole della commisurazione dei provvedimenti, relativi alle gare di cui in epigrafe e chiede una congrua riduzione, sia delle ammende, sia delle sanzioni disciplinari a carico dei sigg.ri Padolini Salvatore ed Esposito Stefano. Invero, da un attenta lettura dei referti di gara, emerge quando segue: nella gara del 14.03.2007, gli insulti dei tifosi a fine gara erano animati ma circoscritti, così come le minacce, successivamente sopite grazie al comportamento fattivo dei dirigenti; nella gara del 18.03.2007, gli episodi descritti nel referto e nel rapporto del Commissario di Campo sono riprovevoli, sia dal punto di vista sociale, sia sotto il profilo meramente sportivo. La C.D., di conseguenza, ritiene, in relazione alla gara del 14.03.2007, equa e proporzionata la riduzione della sola ammenda a carico della società, ferma restando la sanzione dell’obbligo di disputa, a porte chiuse, di cinque gare ufficiali, a decorrere dalla data del 22.03.2007, di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 82. Relativamente alle condotte ascritte a carico dei suindicati tesserati, è da rilevare che la descrizione di entrambe nei referti di gara è chiara ed inequivocabile e, pertanto, le decisioni del Giudice Sportivo vanno integralmente confermate. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Sanità, relativa alla gara del 14.03.2007, di ridurre ad euro 250.00 l’ammenda e di confermare, nel resto, le decisioni del Giudice Sportivo; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata; di rigettare il reclamo relativo alla gara del 18.03.2007, confermando le decisioni del Giudice Sportivo; dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata.
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