COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO 3M OLIMPICA – GARA ALFA / 3M OLIMPICA DEL 17.12.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO 3M OLIMPICA – GARA ALFA / 3M OLIMPICA DEL 17.12.2006 – 2^ CAT.
Visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, si rileva, in via preliminare, che questa C.D., in ordine al reclamo proposto dalla società 3M Olimpica, aveva già disposto lo stralcio delle posizioni disciplinari dei calciatori Baldini Antonello, Collina Livio, Svignano Alfonso e Trucillo William. Nella relativa pronuncia (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 57 dell’11 gennaio 2007, alla pag. 1314), questa C.D. aveva respinto la parte del reclamo, relativa alle posizioni dei nominati calciatori, nulla disponendo in ordine alla tassa reclamo, in attesa della decisione sulle posizioni disciplinari del presidente della società 3M Olimpica e del suo calciatore, Contente Mario. Dall’approfondita istruttoria, svolta da questa Commissione Disciplinare in ordine alle due richiamate posizioni soggettive, è sì emerso il comportamento ingiurioso e minaccioso del presidente della società reclamante, sig. Musto Giovanni, nei confronti del direttore di gara, ma non è stata acclarata l’alterazione della distinta di gara. Infatti, lo stesso presidente della società controparte, Alfa, ha escluso che il Musto, all’interno dello spogliatoio, a colloquio con il direttore di gara, abbia avuto la possibilità di alterare la distinta di gara. Ritenuta sussistente, di conseguenza, solo la violazione disciplinare, relativa alle ingiurie indirizzate dal sig. Musto Giovanni al direttore di gara, a seguito del suo allontanamento dal campo, si valuta di dover ridurre la sanzione disciplinare a suo carico a tutto il 30.03.2007. Quanto al calciatore Contente Mario, premesso che le audizioni, necessitate dalla richiamata istruttoria, hanno comportato l’esigenza di ripetute convocazioni delle persone da sentire, la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo appare congrua ed adeguata al comportamento scorretto (espressioni di minaccia e di grave mancanza di riguardo), tenuto dal calciatore nei confronti dell’arbitro. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo della società 3M Olimpica, di ridurre al 30.04.2007 la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo a carico del sig. Musto Giovanni; di confermare, quanto alla sanzione a carico del calciatore Contente Mario; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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