COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO OGLIARESE – GARA DON BOSCO / OGLIARESE DEL 22.01.2007 – ATT.MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO OGLIARESE – GARA DON BOSCO / OGLIARESE DEL 22.01.2007 – ATT.MISTA
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato, in quanto non si verte nell’ipotesi di posizione irregolare di calciatore, di cui all’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, bensì trattasi di irregolare svolgimento della gara, di cui al comma 1 del medesimo art. 12 C.G.S. Invero, la presenza dei calciatori fuori quota, nel Campionato di Attività Mista, in numero eccedente quello di quattro, consentito dalle norme federali (in particolare, il C.U. n. 1 del C.R. Campania), per costante ed ormai da tempo consolidata giurisprudenza integra l’ipotesi – distinta, rispetto a quella della posizione irregolare dei calciatori – di cui all’art. 12, comma 1, C.G.S. Pertanto, la competenza è radicata dinanzi al Giudice Sportivo. Ne discende, ineludibilmente, l’obbligo del preannuncio (telegrafico, o a mezzo fax), da formalizzare ed eseguire entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello di svolgimento della gara. La tesi della società reclamante non può di certo essere supportata dalla mera circostanza (pur obiettivamente corrispondente al vero) dell’erronea indicazione, di cui al C.U. n. 1 del C.R. Campania, pag. 34, del comma 5 (anziché del comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva. Invero, un mero errore di stampa contenuto in una disposizione del C.R. Campania (che peraltro, nell’ordine di gerarchia delle fonti, certamente è subordinata alle norme del Codice di Giustizia Sportiva) non può essere ritenuto motivo congruo ed idoneo a “ribaltare”, tra l’altro, la giurisprudenza della C.A.F., che risulta univoca da lungo periodo. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Ogliarese.
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