COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING CLUB CELLE – GARA ROFRANO / SPORTING CELLE DEL 23.12.2006 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING CLUB CELLE – GARA ROFRANO / SPORTING CELLE DEL 23.12.2006 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, l’assistente di parte sig. Zangari Francesco, è stato censito, in qualità di socio, nell’ambito della società Rofrano, con decorrenza dal 30.01.2007 (data dell’acquisizione, da parte del C.R. Campania, del verbale di assemblea dei soci del 20.01.2007), ovvero da data successiva il giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. Egli non aveva titolo, quindi, a svolgere le funzioni di assistente di parte dell’arbitro. Di conseguenza, deve considerarsi irregolare la sua posizione alla data della gara in epigrafe. Il reclamo deve, viceversa, essere dichiarato inammissibile, attesa l’assoluta genericità della richiesta, per la parte relativa alla presunta posizione irregolare di alcuni calciatori, che hanno partecipato alla gara medesima. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Sporting Club Celle, di infliggere alla società Rofrano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; dichiara inammissibile il reclamo, per la parte relativa alla presunta posizione irregolare di alcuni calciatori; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it