COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOLA – GARA NOLA / CICCIANO DEL 25.03.2007 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOLA – GARA NOLA / CICCIANO DEL 25.03.2007 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, che ne aveva prodotto rituale richiesta, rileva l’infondatezza del reclamo medesimo. Invero, la società Nola ha impugnato la squalifica per tre giornate di gare, inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Silvestro Daniele, per aver attinto un calciatore antagonista con uno sputo al volto, a fine gara. Sia nel testo del reclamo, sia all’atto dell’audizione presso questa C.D., la società Nola ha motivato la propria richiesta di riduzione della sanzione, asserendo che, a seguito della rete decisiva della sua squadra, nei minuti di recupero, “per la troppa enfasi, per le immense grida di gioia, partiva dalla bocca del ns. tesserato uno spruzzo di saliva, che sfortunatamente colpiva il n. 6 del Cicciano”. Sul punto, la descrizione da parte del Commissario di Campo, nel suo rapporto, è assolutamente inequivocabile e conseguenziale, sotto il profilo logico. La circostanza decisiva, idonea a cancellare qualsiasi possibilità di dubbio, deve individuarsi nel fatto che il calciatore Silvestro Daniele “al termine della gara… si avvicinava di corsa alla panchina del Cicciano e colpiva al volto con uno spunto il numero 6, il quale in reazione si alzava e cercava di colpirlo con uno schiaffo”. La pretestuosa tesi della società reclamante crolla del tutto, quindi, al cospetto di una descrizione così precisa ed articolata, del tutto verosimile. In particolare, appare del tutto immotivata la “corsa” del calciatore Silvestro verso la panchina della società antagonista: perché esultare, per di più “con troppa enfasi”, correndo verso gli avversari appena sconfitti? Deve, dunque, ritenersi adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, attesa la volgarità del gesto e la grave potenzialità di provocazione dell’ingiustificata corsa verso la panchina avversaria. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Nola; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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