COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS RECALE – GARA DRAGONESE / VIRTUS RECALE DEL 19.11.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VIRTUS RECALE – GARA DRAGONESE / VIRTUS RECALE DEL 19.11.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Virtus Recale, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che il reclamo medesimo è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania risulta che il calciatore Carangelo Giovanni, nato il 17.03.1986, alla data della disputa della gara non risultava tesserato a favore della società Dragonese. Infatti, il predetto calciatore risulta tesserato, a favore di altra società, a decorrere dal 20.09.2006. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Virtus Recale, di infliggere alla società Dragonese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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