COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO HIRPINIA – GARA NUOVA SAN VITALIANO / HIRPINIA DEL 13/4/2007

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO HIRPINIA – GARA NUOVA SAN VITALIANO / HIRPINIA DEL 13/4/2007 Il G.S., letto il reclamo proposto dalla società Hirpinia, rileva preliminarmente che il reclamo medesimo è stato regolarmente proposto, nel rispetto della normativa che regola la fase finale regionale del Campionato di Attività Mista, così come pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 26 settembre 2006, pagg. 393/394. La reclamante si duole che la società Nuova San Vitaliano abbia impiegato, nel corso della gara oggetto del reclamo, cinque calciatori cosiddetti “fuori quota” (nati dal 1° gennaio 1986), contravvenendo così all’obbligo di impiegarne il limite massimo di quattro. Visti gli atti ufficiali, il G.S. rileva che il reclamo è fondato. Infatti la società Nuova San Vitaliano ha impiegato dall’inizio della gara i seguenti calciatori fuori quota: D’Amore Vincenzo, nato il 19/05/1986 (n. 1), Uccello Raffaele, nato il 6/07/1986 (n. 21), Imparato Salvatore, nato il 13/11/1986 (n. 8) e Ranavolo Vincenzo, nato il 19/08/1987 (n. 10); inoltre, al 21’ del secondo tempo, il calciatore fuori quota Letizia Antonio, nato il 3/08/1987 entrato in sostituzione del calciatore n. 10 Ranavolo Vincenzo, per cui la società Nuova San Vitaliano ha impiegato in totale cinque calciatori “fuori quota”. Il Giudice Sportivo, visti i Comunicati Ufficiali n. 1 del 1° luglio 2006, pag. 34, e n. 25 del 26 settembre 2006, pag. 383, rileva che la società Nuova San Vitaliano ha violato la prescrizione in ordine all’impiego dei calciatori “fuori quota” per cui, in applicazione dell’art. 12 C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Nuova San Vitaliano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa reclamo, non versata.
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