COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASERTA CALCIO – GARA NUOVO TERZIGNO / CASERTA CALCIO DELL’11.02.2007 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CASERTA CALCIO – GARA NUOVO TERZIGNO / CASERTA CALCIO DELL’11.02.2007 – ECCELLENZA
La C.D., vista la richiesta della società Caserta Calcio di accesso agli atti della gara Nuovo Terzigno / Caserta Calcio, rileva che la società istante non ha provveduto alla presentazione del conseguente reclamo. Pertanto, essendo venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio, questa Commissione, nel rispetto dell’art. 29, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva (che prescrive l’obbligo, a carico dell’Organo giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato)
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto soltanto preannunciato; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Caserta Calcio.
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