COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVE MONDRAGONE – GARA JUVE MONDRAGONE / DREAM TEAM DEL 18.03.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO JUVE MONDRAGONE – GARA JUVE MONDRAGONE / DREAM TEAM DEL 18.03.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile, in quanto la reclamante lo ha proposto in data 31.03.2007 e, dunque, oltre il termine di sette giorni dalla data di svolgimento della gara, prescritto dall’art. 42, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per i reclami avverso la posizione irregolare di tesserati. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Juve Mondragone.
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