COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL NOLA 2005 – GARA FIAMMA BOTTEGHELLE / REAL NOLA 2005 DEL 19.11.2006 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL NOLA 2005 – GARA FIAMMA BOTTEGHELLE / REAL NOLA 2005 DEL 19.11.2006 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dalla documentazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è risultato che i calciatori Damo Gregorio, nato il 5.01.1975 e Salvati Ciro, nato il 21.06.1979, alla data della disputa della gara non risultavano tesserati per la società Fiamma Botteghelle. Infatti, i predetti calciatori risultano tesserati, a favore della medesima società, a decorrere dal 15.12.2006, ovvero da data successiva al giorno di disputa della gara in esame. Di conseguenza, essi hanno partecipato in posizione irregolare alla gara, di cui all’epigrafe. Viceversa, risultano regolarmente tesserati, a favore della società Fiamma Botteghelle, da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame, i calciatori di seguito indicati: Damiano Guido, nato il 1.08.1969 (tesserato in data 24.10.2006); Pagano Antonio, nato il 29.09.1979 (in data 24.10.2006), e Martino Alessandro, nato il 7.03.1981 (in data 10.11.2006). P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Nola 2005, di infliggere alla società Fiamma Botteghelle, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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