COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIOPPI – GARA PIOPPI / VIGOR CASTELLABATE DEL 18.02.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIOPPI – GARA PIOPPI / VIGOR CASTELLABATE DEL 18.02.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dalla documentazione dell’Ufficio Segreteria del C.R. Campania, è risultato che il sig. Sessa Domenico, assistente dell'arbitro per la società Vigor Castellabate è censito, come consigliere della predetta società, dal 12.10.2006, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Pioppi.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it