COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELNUOVO CILENTO – GARA SANMAURESE / CASTELNUOVO CILENTO DEL 1.4.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELNUOVO CILENTO – GARA SANMAURESE / CASTELNUOVO CILENTO DEL 1.4.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile, in quanto la reclamante lo ha proposto in data 11.04.2007, oltre il termine giorni sette dalla data di svolgimento della gara, previsto dall’art. 42, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per i reclami avverso la posizione irregolare di tesserati. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Castelnuovo Cilento.
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