COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL MACERONE C5 – GARA VOLTURNO FUTSAL / REAL MACERONE DEL 10.03.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL MACERONE C5 – GARA VOLTURNO FUTSAL / REAL MACERONE DEL 10.03.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile. Invero, non risulta allegata, al ricorso della società Real Macerone C5, la ricevuta della raccomandata postale, comprovante la contestuale spedizione della copia del reclamo alla società controparte. L’omissione configura la violazione della prescrizione, di cui all’art. 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Real Macerone C5.
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