COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA CENTRO ESTER / REAL SANNIO DONNE DELL’11.03.2007 – CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA CENTRO ESTER / REAL SANNIO DONNE DELL’11.03.2007 – CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE La C.D., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Real Sannio Donne, in riferimento alla gara in epigrafe, nei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e per gli spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque (Maschili e Femminili) della L.N.D., così come statuiti dal C.U. n. 69 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 73 dell’8.3.2007 del C.R. Campania, rileva che il reclamo medesimo, relativo alla presunta posizione irregolare della calciatrice Oliviero Simona, n. 15.11.1985, è infondato. Invero, la suddetta calciatrice, dopo essere stata squalificata per complessive otto giornate, come dal Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 109 dell’8.06.2006, pag. 2657 (Campionato 2005/2006), ha scontato solo in parte la richiamata sanzione, non essendo stata né utilizzata, né inserita nelle distinte ufficiali, dalla rispettiva società di appartenenza (dopo il suo trasferimento alla società Centro Ester, con decorrenza dal 14.11.2006), in occasione delle seguenti otto gare, tutte successive alla squalifica e precedenti la gara, di cui al reclamo in esame: La Mimosa / Centro Ester del 19.11.2006; Centro Ester / Mariano Keller del 26.11.2006; Centro Ester / Salerno Soccer del 3.12.2006; Real Sannio Donne / Centro Ester dell’8.12.2006; Centro Ester / Domina Neapolis del 17.12.2006; Vesevus Trecase / Centro Ester del 23.12.2006; Centro Ester / Venus Napoli del 27.1.2007; Centro Ester / La Mimosa del 17.2.2007. La calciatrice in parola, quindi, aveva titolo a partecipare legittimamente alla gara in oggetto. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Real Sannio Donne.
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