COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORT NAPOLI FEMMINILE – GARA SPORT NAPOLI FEMMINILE / FEMMINILE JUVE STABIA DEL 20.03.2007 – COPPA PRIMAVERA FEMMINILE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SPORT NAPOLI FEMMINILE – GARA SPORT NAPOLI FEMMINILE / FEMMINILE JUVE STABIA DEL 20.03.2007 – COPPA PRIMAVERA FEMMINILE
La C.D., vista la richiesta della società Sport Napoli Femminile di accesso agli atti della gara indicata in epigrafe, rileva che la società istante non ha provveduto alla presentazione del conseguente reclamo. Pertanto, essendo venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio, questa Commissione, nel rispetto dell’art. 29, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva (che prescrive l’obbligo, a carico dell’Organo giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato)
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto soltanto preannunciato; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Sport Napoli Femminile.
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