COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORT NAPOLI FEMMINILE – GARA SPORT NAPOLI FEMMINILE / FEMMINILE JUVE STABIA DEL 20.03.2007 – COPPA PRIMAVERA FEMMINILE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORT NAPOLI FEMMINILE – GARA SPORT NAPOLI FEMMINILE / FEMMINILE JUVE STABIA DEL 20.03.2007 – COPPA PRIMAVERA FEMMINILE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Alla gara in esame hanno, invero, partecipato le calciatrici Filocaso Maria Rosaria, nata il 7.10.1993, e Borrelli Rossella, nata il 13.07.1993, che non avevano compiuto il quattordicesimo anno di età alla data di svolgimento dell’incontro de quo e, di conseguenza, non avevano titolo per prendervi parte. In effetti, l’art. 34, comma 3, N.O.I.F., nel prevedere l’autorizzazione dei Comitati Regionali ai fini della partecipazione ad attività agonistiche delle giovani tesserate, prescrive che esse debbano, ai fini della partecipazione ad attività agonistica in posizione regolare, aver compiuto il quattordicesimo anno d’età. Come dalla comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, alla data di disputa della gara nessuna delle due nominate calciatrici aveva conseguito la richiamata autorizzazione. L’autorizzazione in parola deve essere preventiva, sotto il profilo della sua pubblicazione sul C.U., rispetto alla data di disputa della gara. Inoltre, nessuna delle due calciatrici risulta tesserata, alla data di disputa della gara, a favore della società Femminile Juve Stabia, neppure nell’ambito del Settore per l’attività giovanile e scolastica. Tanto premesso, la partecipazione, alla gara in esame, delle due calciatrici innanzi nominate, deve ritenersi in posizione irregolare, per la duplice motivazione, innanzi specificata. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Sport Napoli Femminile, di infliggere alla società Femminile Juve Stabia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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