COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLVICA – GARA G.C. ALTO CASERTANO POLVICA DEL 24.02.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLVICA – GARA G.C. ALTO CASERTANO POLVICA DEL 24.02.2007 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo (nonché preso atto delle controdeduzioni della società G.C. Alto Casertano), rileva che esso è infondato. Invero, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, i calciatori Valentinelli Giovanni, nato il 26.02.1986; Furno Francesco, nato il 2.01.1986 e Ferritto Francesco, nato il 22.08.1987, risultano regolarmente tesserati a favore della società G.C. Alto Casertano da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame: per l’esattezza, rispettivamente dal 2.11.2006, dal 31.08.2006 e dal 15.12.2006. Va soltanto precisato, quanto al suddetto Ferritto Francesco, che l’indicazione del giorno di nascita come 2.08.1987 (anziché 22.08.1987), riportato in distinta, in assenza assoluta di elementi di segno contrario, deve ascriversi ad un mero errore di compilazione della distinta di gara, come specificato dalla società G.C. Alto Casertano nelle sue controdeduzioni. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Polvica.
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