COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AURORA COMIZIANO – GARA COMIZIANESE / AURORA COMIZIANO DEL 18.02.07 – 2^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AURORA COMIZIANO – GARA COMIZIANESE / AURORA COMIZIANO DEL 18.02.07 – 2^ C. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentita la società reclamante, che ne aveva presentato rituale richiesta, lette le controdeduzioni della società Comizianese, osserva: la società Aurora Comiziano ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 22.02.2007 del C.R. Campania, alle pagg. 1776,1779 e 1782, con le quali erano state inflitte alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’obbligo di disputare le gare interne, a porte chiuse, fino al 30.06.2007, l’ammenda di euro 500,00 e le sanzioni a carico di tesserati, di seguito indicate: inibizione fino al 17.02.2008 a carico del dirigente, sig. Iossa Antonio, per aver schiaffeggiato un dirigente della squadra avversaria e tentato di aggredire l’arbitro; squalifica fino al 17.02.2008 a carico del massaggiatore, sig. Alfieri Giuseppe, per aver aggredito alcuni calciatori e dirigenti della squadra avversaria. La società reclamante ha sostenuto che la fase iniziale degli episodi, che hanno dato luogo alla grave vicenda in esame, erano stati provocati da parole offensive, che sarebbero state rivolte, da un dirigente della società Comizianese, ad un calciatore dell’Aurora Comiziano (pur autore di un atto che la sua stessa società di appartenenza qualifica come un “fallaccio” e come un “atto esecrabile”). Al proprio reclamo, la società Aurora Comiziano ha allegato una dichiarazione di un dirigente della società Comizianese, sig. Giovanni Santarelli, finalizzata a smentire il testo degli atti ufficiali (referto arbitrale; rapporto del Commissario di Campo). Va precisato, in ordine alla citata dichiarazione del dirigente della società Comizianese, che essa, redatta con mezzo elettronico, era stata integrata da un’aggiunta vergata a mano e firmata a margine del rigo, con la quale era stato puntualizzato che la negazione del “tentativo di aggressione”, da parte del sig. Iossa Antonio, era riferita esclusivamente al fatto che esso fosse stato operato nei confronti del sig. Giovanni Santarelli, firmatario della dichiarazione stessa. Il medesimo sig. Giovanni Santarelli ha, peraltro, fatto pervenire a questa C.D. una sua “precisazione”, con la quale ha sottolineato che il diniego del “tentativo di aggressione” e di “schiaffi” concerneva esclusivamente il sig. Santarelli medesimo. In concreto, dunque, il dirigente della società Comizianese ha inteso, indirettamente, confermare che il tentativo di aggressione e gli schiaffi si fossero effettivamente verificati, pur precisando che essi non fossero stati diretti contro di lui. Anche in ordine al comportamento del massaggiatore, sig. Alfieri Giuseppe, la reclamante ha ritenuto di sottolineare che egli sarebbe stato “apostrofato con aggettivi inqualificabili” da un calciatore (non indicato nella sua identità) della società controparte. Quanto all’invasione di campo, la reclamante sostiene che essa si sarebbe verificata perché due sostenitori (che l’arbitro ha quantificato nel suo referto in cinque o sei ed il Commissario di Campo in “alcuni tifosi”) sarebbero stati “preoccupati per le sorti degli amici coinvolti indirettamente nel parapiglia”. Al riguardo, la società reclamante, nel chiedersi come sia stata possibile, da parte dell’arbitro e del C.C., qualificare come sostenitori dell’una e non dell’altra società gli invasori di campo (con il che sottovalutando l’elemento logico, che in queste circostanze soccorre: l’invasione di campo, invero, ha configurato una reazione ad eventi ben precisi; inoltre, appare davvero insostenibile la tesi di chi ipotizzi che i sostenitori invasori possano aggredire, o tentare di aggredire, i propri stessi calciatori…), ha puntualizzato di aver allegato due dichiarazioni dei Vigili Urbani (per l’esattezza, una dichiarazione del Comandante dei Vigili Urbani ed un’altra, sottoscritta congiuntamente da due ausiliari del traffico) del Comune di Comiziano, presenti sul campo “in qualità di forza dell’ordine”. In relazione a queste due dichiarazioni, deve subito precisarsi che esse non avrebbero potuto essere prese in considerazione da questa Commissione Disciplinare, al di là di ogni valutazione preliminare e generale, in quanto, oltretutto, non redatte su foglio intestato, prive di timbro e non corredate da alcuno, dei documenti d’identità dei tre firmatari. Una delle tre è stata, in ogni caso, per così dire “formalizzata”. Invero, è successivamente pervenuta a questa C.D. (a mezzo fax), una dichiarazione, questa sì redatta su foglio intestato e recante il timbro della Polizia Municipale del Comune di Comiziano, a firma del Responsabile della Polizia Municipale medesima. Con questa dichiarazione a mezzo fax viene precisato che la valutazione del Comandante della Polizia Municipale di Comiziano (in ordine alla circostanza che non vi fosse stato “nessun tentativo di aggressione a calciatori e dirigenti della società sportiva Comizianese”) era riferita esclusivamente “ai due ragazzi che hanno saltato la recinzione del rettangolo di gioco”. Si riproduce, dunque, una situazione analoga a quella, di cui alla dichiarazione del dirigente della società Comizianese, sig. Giovanni Santarelli: la successiva dichiarazione puntualizza (ed, indirettamente, confina e riduce) la portata e l’ambito della prima dichiarazione. La reclamante (che, all’atto dell’audizione presso questa C.D., si è riportata integralmente all’atto di reclamo presentato) ha chiesto: la ripetizione della gara; il ripristino delle gare aperte al pubblico; la riduzione “al minimo edittale” dell’ammenda; la riduzione delle sanzioni a carico del dirigente, sig. Iossa Antonio, e del massaggiatore, sig. Alfieri Giuseppe. Con proprio atto, la società Comizianese ha presentato a questa C.D. le proprie controdeduzioni al reclamo della società Aurora Comiziano. Va osservato, in via preliminare, che le controdeduzioni sono state sottoscritte dallo stesso sig. Giovanni Santarelli, la cui dichiarazione era stata allegata al reclamo prodotto dalla società Aurora Comiziano. Con le richiamate controdeduzioni, sono state confutate, una ad una, tutte le tesi della reclamante. Peraltro, l’atto di controdeduzioni comprende lo stralcio del testo di una “dichiarazione obbligatoria”, resa dal dirigente, sig. Nicola De Luca, ai Carabinieri di Cicciano, con la quale veniva confermata l’aggressione da parte di un dirigente della società Aurora Comiziano, “dai presenti… individuato nel dirigente Iossa Antonio”. Alle controdeduzioni, inoltre, è stata allegata una documentazione relativa al sig. Mario Sorrentino, calciatore della società Comizianese (referto ospedaliero; certificato medico; verbale di querela orale, presentata presso la Stazione dei Carabinieri “Schiava” di Tufino). Quest’ultimo atto risulta confermativo, addirittura con alcune circostanze ancor più gravi, dei referti dell’arbitro e del Commissario di Campo. Infine, la società Comizianese ha puntualizzato: che uno dei due ausiliari del traffico, firmatari della dichiarazione allegata al proprio reclamo dalla società Aurora Comiziano, “è il padre” di un tesserato della società Aurora Comiziano medesima; che non appaia assolutamente conforme a logica ed ai principi dello sport quanto sostenuto nel reclamo della società controparte: “reagire con schiaffi quando un individuo percepisce di essere offeso verbalmente”. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare ritiene doveroso sottolineare, quanto agli aspetti formali, che la società reclamante, Aurora Comiziano, ha ripetutamente utilizzato, nel testo del suo ricorso, espressioni poco serene, in taluni casi anche poco corrette, in ordine a quanto refertato dall’arbitro e dal Commissario di Campo. In soldoni, la reclamante, lungi dal rappresentare la propria contrizione ed il proprio rammarico per i fatti incresciosi ed inqualificabili (verificatisi ed, oltretutto, da essa stessa ammessi in larga misura), ha sovente indugiato su aspetti meramente formali, trascurando o sottovalutando, consapevolmente o meno, quelli di sostanza. Deve anche puntualizzarsi che la sequenza di dichiarazioni, integrazioni e parziali smentite, lungi dal configurare elementi idonei ad una riduzione delle responsabilità, concorrono a rappresentare, sul piano sostanziale, un quadro di generale negatività. I fatti, nella loro gravità, così come descritti negli atti ufficiali di gara, risultano confermati in alcuni casi, addirittura aggravati per altri aspetti. Le circostanze, puntuali e chiare, riportate negli atti ufficiali di gara (che, per costante giurisprudenza, configurano fonte privilegiata di prova), non possono, di certo, essere smentite, o ridimensionate, dagli atti ai quali s’è già fatto ampio riferimento, con l’evidenziazione della richiamata sequenza di affermazioni e successive puntualizzazioni. Valga un esempio su tutti: allorquando l’arbitro sottolinea il tentativo di aggressione (operato ai suoi danni dal dirigente dell’Aurora Comiziano, sig. Iossa Antonio), precisando che il Commissario di Campo era intervenuto, coraggiosamente ed energicamente, per difenderlo (subendo “un calcio allo stinco destro” proprio in ragione della salvaguardia fisica attivata), le circostanze sono descritte in modo netto, senza neppure l’ombra della contraddittorietà. Dai fatti più volte richiamati e sottolineati, si evince, innanzitutto, che la decisione dell’arbitro di sospendere la gara sia stata assolutamente appropriata e motivata. Ne consegue che la richiesta della reclamante di ripetizione della gara non possa essere accolta. Quanto alle sanzioni a carico dei tesserati, la loro condotta è apparsa in pesante violazione delle prescrizioni del Codice di Giustizia Sportiva. Anche la commisurazione delle sanzioni si presenta assolutamente corrispondente alla gravità delle infrazioni commesse, per le motivazioni più volte specificate in precedenza. Quanto all’obbligo di disputa delle gare a porte chiuse ed alla sanzione pecuniaria, le relative motivazioni devono correttamente individuarsi nella violenza degli episodi verificatisi, in primis nell’invasione di campo da parte di sostenitori dell’Aurora Comiziano (senza alcuna possibilità di dubbio, come direttamente ed indirettamente dimostrato, anche dalle stesse allegazioni di parte). P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo; di disporre addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Aurora Comiziano.
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