COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ALCOTT SOCCER – GARA ALCOTT SOCCER TEAM – GARA PALIVAR / ALCOTT SOCCER DEL 25.02.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ALCOTT SOCCER – GARA ALCOTT SOCCER TEAM – GARA PALIVAR / ALCOTT SOCCER DEL 25.02.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento e dell’Ufficio Segreteria del C.R. Campania, risulta che il sig. Zaffiro Antonino, utilizzato dalla società Pa.li.var. quale assistente di parte in occasione della gara in esame, non risulta né tesserato come calciatore, né censito come dirigente, per la società Pa.li.var. Di conseguenza, egli era in posizIone irregolare, in ordine alla disputa della gara, di cui in epigrafe. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Alcott Soccer Team, di infliggere alla società Pa.li.var., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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