COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELFRANCI – GARA SPORTING ATRIPALDA / CASTELFRANCI DEL 18.03.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CASTELFRANCI – GARA SPORTING ATRIPALDA / CASTELFRANCI DEL 18.03.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. La società reclamante lamenta che, alla gara in oggetto, abbia partecipato, nella qualità di assistente di parte, a favore della società Sporting Atripalda, il sig. Tropeano Ciro, squalificato fino al 13.04.2007. Il ricorso è fondato, giacché il Tropeano, sul C.U. n. 82 del 22.03.2007, pag. 2103, era stato registrato tra gli allenatori squalificati, per l’esattezza sanzionato fino al 13.04.2007. Egli, quindi, è stato utilizzato dalla società Sporting Atripalda, nella gara del 18.03.2007, quale assistente di parte, in posizione irregolare agli effetti disciplinari. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Castelfranci, di infliggere alla società Sporting Atripalda, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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