COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MARIA DELLA PACE – GARA S.MARIA DELLA PACE / CALVI DEL 17.02.2007 – 3^ CAT. – C.P. BENEVENTO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.MARIA DELLA PACE – GARA S.MARIA DELLA PACE / CALVI DEL 17.02.2007 – 3^ CAT. – C.P. BENEVENTO
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dal referto arbitrale, fonte di prova piena e privilegiata, si evince che il sig. Gramazio Ferdinando ha assunto un atteggiamento violento nei confronti del direttore di gara. D’altra parte, nel reclamo proposto dalla società non si evince alcun elemento idoneo a confutare quanto riportato nel referto dall’arbitro. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società S. Maria della Pace.
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