COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ECLANESE – GARA ECLANESE / GIFFONESE DEL 24.02.2007 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ECLANESE – GARA ECLANESE / GIFFONESE DEL 24.02.2007 – ECCELLENZA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto delle controdeduzioni della società controparte, osserva, in via preliminare, che la società reclamante (che aveva chiesto di essere sentita e che era stata regolarmente convocata per la riunione del 23 aprile 2007) ha comunicato la propria impossibilità ad essere presente, in risposta alla convocazione, peraltro rimettendo a questa C.D. una propria memoria integrativa, a mezzo fax, evidentemente nell’intento che essa dovesse essere ritenuto atto sostitutivo dell’audizione. Al riguardo, deve necessariamente sottolinearsi che la richiamata memoria integrativa non risulta essere stata trasmessa, per conoscenza, alla società controparte. Tuttavia, questa C.D. ritiene di poterla accogliere, per l’appunto a titolo, come già cennato, di atto sostitutivo dell’audizione, in tal senso ed a tale riguardo a nulla rilevando la circostanza dell’omissione innanzi specificata (mancata rimessa di copia alla società controparte), in considerazione del fatto che l’audizione della parte, che ne abbia presentato richiesta nei motivi di reclamo, si configura e formalizza quale vicenda unilaterale. Non va peraltro sottaciuto, al proposito, che la società controparte aveva avuto modo di produrre le proprie controdeduzioni, con il che realizzando in modo compiuto le proprie potenzialità difensive. Deve anche puntualizzarsi che, nella memoria integrativa in parola, la società Eclanese ha sostanzialmente ribadito quanto già affermato nel reclamo. Per l’esattezza, la reclamante ha puntualizzato, nella memoria integrativa (dichiarandosi informata, della sequenza temporale della vicenda di tesseramento del calciatore di riferimento, attraverso la lettura dell’atto di controdeduzioni, formalizzato dalla società Giffonese), che la firma apposta sulla lista di trasferimento – con la quale il calciatore Sessa Edoardo, nato l’8.05.1981, era stato, per l’appunto, trasferito dalla società reclamante (S.S. Eclanese), in data 13.11.2004 (ossia, due anni e tre mesi prima della data della gara in esame), alla società Campobasso – sarebbe apocrifa. Nel testo del suo reclamo, peraltro, la società Eclanese aveva affermato circostanze analoghe, nella sostanza se non nella forma, a quanto puntualizzato nella più volte richiamata memoria integrativa. Invero, essa aveva asserito che il calciatore innanzi nominato avesse partecipato, alla gara in esame, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, in quanto, dopo essere stato regolarmente tesserato a favore della S.S. Eclanese in data 2.10.2004, “non è stato mai trasferito ad altra Società, o svincolato… né lo stesso ha mai richiesto… lo svincolo per decadenza del tesseramento… Peraltro, né il Presidente pro-tempore, né il delegato hanno mai sottoscritto eventuali trasferimenti… né hanno mai svincolato il citato calciatore, cosa che non è stata fatta nemmeno dall’attuale Presidente… che è in carica dal 31.10.2005”. Tanto premesso, la società reclamante ha chiesto a questa C.D. di voler “instaurare il procedimento alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. per la definizione della posizione di tesseramento del calciatore Sessa Edoardo, atteso che la scrivente Società, ad oggi, non è in grado di proporre ricorso direttamente alla Commissione Tesseramenti, in quanto non è a conoscenza di tutti i passaggi…”. La reclamante prosegue, nel testo del suo reclamo: “Il calciatore Sessa Edoardo, per poter essere tesserato con la U.S. Giffonese e probabilmente prima con altra Società, è stato oggetto soltanto di lista di trasferimento… mai sottoscritta né dal Presidente o Delegato dell’epoca, né dall’attuale Presidente”. La società controparte, presa visione del reclamo della società Eclanese, ha eccepito, mediante le proprie controdeduzioni: di aver tesserato, in data 16.09.2006, il calciatore in parola, che, all’atto del tesseramento, era “libero da qualsiasi vincolo”, in quanto liberato dalla sua ultima società di appartenenza, il Campobasso Calcio, così come risultava dalla pubblicazione dello svincolo sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 4.08.2005 del Comitato Regionale Molise, alla pag. 6. Le circostanze di fatto e di diritto, come enunciate dalla società Giffonese, appaiono conformi non soltanto alle risultanze ufficiali, come innanzi specificate, ma anche al cosiddetto “principio di affidamento”, più volte e coerentemente ribadito dalla C.A.F. Invero, è di tutta evidenza che una società sia nel diritto di tesserare a proprio favore, ovviamente nel rispetto dei termini temporali di riferimento, un calciatore, la cui “liberazione dal vincolo di tesseramento” sia stata pubblicata su un Comunicato Ufficiale di un Organo della F.I.G.C., a ciò legittimato (e non v’è dubbio che il C.R. Molise lo sia). La società che abbia tesserato il calciatore, nella posizione appena descritta, “si affida”, ovvero ha la certezza (non solo “ragionevole”, ma anche formalmente e normativamente ineccepibile) di poter procedere all’utilizzo, nelle gare ufficiali, del calciatore medesimo. Molto acutamente, la società Giffonese ha sottolineato, inoltre, nelle proprie controdeduzioni, che la società Eclanese aveva avuto la possibilità, “in occasione delle tante pubblicazioni dei tabulati del C.R. Campania”, di rendersi conto che il calciatore in argomento non era più inserito nel tabulato dell’Eclanese medesima. Nel mentre le osservazioni della controdeducente appaiono congrue e razionali, le richieste della reclamante non possono essere accolte da questa C.D. In punto di fatto, è da sottolineare che il calciatore Sessa Edoardo ha partecipato, a favore della società Giffonese, a numerose gare del corrente Campionato Regionale di Eccellenza 2006/2007, girone B, al quale prendono parte le società Eclanese e Giffonese. Appare, dunque, inverosimile che la società Eclanese non abbia – come vorrebbe dar da intendere – acquisito consapevolezza della partecipazione a gare, in altra società, del calciatore medesimo. La circostanza decisiva è, in ogni caso, la valutazione necessitata, che deriva dall’art. 100, comma 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.: “Contro l’accoglimento, o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento… le parti interessate possono ricorrere, nel termine di trenta giorni, alla Commissione Tesseramenti…”. Sul punto, il comportamento omissivo della società Eclanese appare non soltanto perpetuato nel tempo, ma incompatibile con la richiamata normativa. Invero, dalla data del trasferimento (asserito apocrifo) del calciatore in argomento, dalla società Eclanese alla società Campobasso, a quella della gara, sono stati pubblicati numerosissimi tabulati dei calciatori tesserati del C.R. Campania, ognuno dei quali preannunciato mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale medesimo. In ogni caso, la società Eclanese avrebbe avuto l’obbligo di prendere visione, uno per uno, dei tabulati stessi. Ma v’è di più: essa ha depositato non una soltanto di liste di svincolo dei calciatori, ovvero il tabulato di massima attendibilità, in quanto pubblicato dalla Segreteria Federale (ovviamente, previe digitazioni informatiche del competente C.R. Campania) al termine delle stagioni sportive ed a “metà periodo” (quelli del secondo periodo degli svincoli). Dalla data del trasferimento del calciatore in argomento alla società Campobasso (13.11.2004, come già specificato), al giorno di disputa della gara in esame, la società Eclanese ha avuto l’opportunità di verificare, quantomeno, le liste di svincolo ed i tabulati di svincolo del secondo periodo del 2004/2005, del primo periodo 2005/2006, del secondo periodo 2005/2006, del primo periodo 2006/2007. Deve, dunque, ritenersi del tutto consolidata la posizione di tesseramento, del calciatore in parola, a favore della società Campobasso Calcio e, conseguenzialmente, della società Giffonese, che l’ha tesserato, a seguito dello svincolo dal Campobasso medesimo. Deve, altresì, disporsi il deferimento al Presidente del C.R. Campania, per l’eventuale deferimento di sua competenza, in ragione della palese violazione – da parte del Presidente della S.S. Eclanese – del principio di lealtà sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. Egli, invero, ha prodotto il reclamo in esame, nel tentativo di trarre profitto, a danno di società controparte assolutamente inconsapevole, pur nella dimostrata coscienza delle circostanze, di fatto e di diritto, che concernono la vicenda di tesseramento del calciatore in argomento. Quanto alla richiesta di trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti, appare di tutta evidenza che essa non possa essere accolta, sia perché questa C.D. non può e non deve sostituirsi all’attività delle parti, sia in ragione dell’omissione, come innanzi precisata, da parte della società Eclanese, che avrebbe potuto e dovuto, se del caso, produrre il proprio reclamo alla predetta Commissione, nel termine di trenta giorni dalla prima pubblicazione di tabulato, da parte del C.R. Campania, successiva al trasferimento del calciatore alla società Campobasso. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone la trasmissione degli atti al Presidente del C.R. Campania, per l’eventuale deferimento di sua competenza; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Eclanese.
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