COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. LUOGOSANO – GARA SP. VENTICANO / ATL. LUOGOSANO DEL 4.03.2007 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. LUOGOSANO – GARA SP. VENTICANO / ATL. LUOGOSANO DEL 4.03.2007 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dalle motivazioni esposte nel reclamo non emerge alcun elemento idoneo a confutare quanto descritto dettagliatamente dall’arbitro nel referto di gara. Pertanto, questa C.D. ritiene equa e commisurata all’entità dei fatti commessi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Atl. Luogosano.
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