COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SERRE – GARA SERRE / CICERALE DELL’11.03.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SERRE – GARA SERRE / CICERALE DELL’11.03.2007 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la reclamante – che ha sua sponte rinunciato, con commendevole gesto, ad opporsi alle altre sanzioni, di cui alla gara in epigrafe – ha impugnato la squalifica per sette gare, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 15.03.2007, alla pag. 2018, inflitta a carico del suo calciatore, sig. Luongo Felice. La società reclamante ha affermato “con assoluta certezza che mai il calciatore… abbia potuto… aver colpito a fine gara un avversario”. Deve precisarsi, sullo specifico punto, che la squalifica è stata irrogata dal Giudice Sportivo nel rispetto di espressa, chiara indicazione, riportata nella relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, incaricato di seguire la gara. Al di là della doverosa sottolineatura che, come da costante giurisprudenza sportiva, gli atti ufficiali (tra i quali rientra, ovviamente, la relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, allorquando designato, come nella circostanza si è verificato senza alcun dubbio) configurano fonte privilegiata di prova, deve anche puntualizzarsi che l’atto di riferimento appare chiaro e motivato con precisione. Quanto al fatto che il calciatore in parola fosse stato sostituito, la circostanza a nulla rileva, atteso che ben avrebbe potuto, il calciatore in questione, prendere parte alla “violenta rissa” (scoppiata dopo il termine della gara), pur a seguito di una sostituzione. D’altro canto, la descrizione operata dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini appare, si ribadisce, di chiarezza assoluta e tutt’altro che idonea ad ingenerare dubbio alcuno. Per quel che concerne, infine, la commisurazione della pena, essa si presenta, sul piano obiettivo, non meritevole di alcuna censura. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Serre.
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