COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PALAZZO – GARA R. PALAZZO / MUGNANO DEL CARDINALE DEL 25.03.07 – 2^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PALAZZO – GARA R. PALAZZO / MUGNANO DEL CARDINALE DEL 25.03.07 – 2^ C. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. La società reclamante lamenta che alla gara in oggetto abbiano partecipato, in posizione irregolare, i calciatori Auriemma Filomeno, nato il 24.02.1984, e Picariello Felice, nato il 6.03.1984, perché squalificati. Invero, i predetti calciatori, come dal Comunicato Ufficiale n. 82 del 22.03.2007, pag. 2104, relativo alla gara del 14.03.2007, erano stati sanzionati dal Giudice Sportivo con la squalifica per due giornate di gara, quali calciatori non espulsi dal campo. Tale squalifica, non rientrando nel regime dell’automatismo della sanzione, avrebbe dovuto essere scontata a partire dalla gara successiva alla data della sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale innanzi citato (ovvero, con decorrenza proprio dalla gara Real Palazzo / Mugnano del 25.03.07). Di conseguenza, in ragione dell’utilizzo, in posizione irregolare agli effetti disciplinari, dei citati calciatori, la società Mugnano del Cardinale deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Palazzo, di infliggere alla società Mugnano del Cardinale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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