COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS PONTICELLI – GARA REAL RIN.CAIVANO / VIS PONTICELLI DEL 3.03.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS PONTICELLI – GARA REAL RIN.CAIVANO / VIS PONTICELLI DEL 3.03.2007 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, rileva che esso è fondato. Dalle rispettive note dell’Ufficio Tesseramento e della Segreteria del C.R. Campania, risulta che i calciatori La Fortuna Gabriele, nato il 12.05.1969, e Borrelli Gennaro, nato l’11.08.1985, non sono tesserati per la società Real Rinascita Caivano. Essi, quindi, non potevano partecipare alla gara in oggetto. Per quanto riguarda l’assistente di parte, sig. Esposito Raffaele, egli non risulta né tesserato come calciatore, né censito come dirigente, per la società Real Rin. Caivano. Di conseguenza, i predetti erano in posizione irregolare, in ordine alla disputa della gara, di cui in epigrafe. Viceversa, risulta tesserato per la società Real Rinascita Caivano, in data 27.10.2006, il calciatore Romano Pasquale, nato il 5.06.1990. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Vis Ponticelli, di infliggere alla società Real Rinascita Caivano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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