COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROTA CURTERI – GARA ROTA CURTERI / ACQUAROLA DEL 14.03.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROTA CURTERI – GARA ROTA CURTERI / ACQUAROLA DEL 14.03.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile, in ragione della mancanza di uno dei presupposti formali, che il Codice di Giustizia Sportiva (art. 29, comma 5), prescrive quali essenziali, per la validità di un reclamo di parte, finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo. Il reclamo in esame, invero, è privo della ricevuta della raccomandata postale, comprovante la contestuale spedizione della copia del reclamo alla società controparte. L’omissione configura la violazione della prescrizione, di cui all’art. 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile i reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Rota Curteri.
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