COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO BENEVENTO – GARA ATLETICO BENEVENTO – REAL BUCCIANO DEL 20.01.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO BENEVENTO – GARA ATLETICO BENEVENTO – REAL BUCCIANO DEL 20.01.2007 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentite la società reclamante e la controdeducente Real Bucciano, nonché ascoltato il direttore di gara (che era stato audito anche dal Giudice Sportivo), osserva: con delibera pubblicata sul C.U. n. 68 del 15.02.2007, alla pag. 1695, il Giudice Sportivo del C.R. Campania aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara in esame, con il punteggio di 0-3, a carico della società Atletico Benevento, in quanto la funzione di assistente di parte dell’arbitro era stata svolta, per conto della medesima società Atletico Benevento, da persona non identificata e non indicata nella sua distinta ufficiale. L’arbitro della gara, in occasione dell’audizione presso il Giudice di primo grado, ha escluso in modo categorico che la funzione di assistente di parte dell’arbitro, per conto della società Atletico Benevento, fosse stata svolta dal sig. Campanella Mario, indicato in distinta quale massaggiatore, nonostante a margine del suo nominativo fosse stata apposta una freccia, confluente nel riquadro riservato all’assistente di parte dell’arbitro. Nel testo delle proprie controdeduzioni, in ordine al reclamo di prima istanza prodotto dalla società Real Bucciano, la società Atletico Benevento ha indicato nel sig. De Falco Filippo la persona che aveva materialmente svolto la funzione di assistente dell’arbitro, in occasione della gara, previa identificazione da parte del direttore di gara. Va osservato, sul punto, ad abundantiam, che il sig. De Falco Filippo è indicato, nel modello d’iscrizione della società Atletico Benevento al Campionato di Prima Categoria in corso, quale massaggiatore. In ogni caso, quindi, egli non avrebbe avuto titolo ad essere utilizzato quale assistente di parte dell’arbitro, in quanto, come dalla costante ed univoca giurisprudenza della CA.F., la funzione di assistente di parte (come dall’art. 63, comma 2, N.O.I.F.) può essere legittimamente affidata a persona fisica censita quale dirigente, o tesserata quale calciatore, o tesserata quale tecnico, ma non può essere demandata a persona fisica meramente elencata quale massaggiatore nel modello d’iscrizione, a meno che non si tratti (il che non è, nel caso di specie) di massaggiatore iscritto nello specifico albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e qualificato, dunque, nella categoria dei “tecnici”. Nel ricorso di seconda istanza, la società Atletico Benevento ha confermato di aver utilizzato il sig. De Falco Filippo quale assistente di parte, in occasione della gara in esame. Nelle proprie controdeduzioni al ricorso di seconda istanza della società Atletico Benevento, la società Real Bucciano ha ribadito i concetti espressi nel suo reclamo di prima istanza. All’atto della propria audizione presso questa C.D., la società Real Bucciano ha di nuovo confermato i propri assunti (in ordine alla circostanza che il sig. Campanella Mario non avesse svolto la funzione di assistente di parte dell’arbitro ed in riferimento a tutte le altre sue osservazioni). Quanto al direttore di gara, in occasione della sua audizione presso questa C.D. ha confermato integralmente quanto dichiarato in sede di audizione presso il primo Giudice. Infine, la società Atletico Benevento, all’atto dell’audizione presso questa C.D., ha a sua volta confermato tutto quanto indicato nelle controdeduzioni al reclamo di primo grado della società Real Bucciano, precisando, tra l’altro: “Il sig. De Falco non è stato indicato in distinta per mera dimenticanza”. Questa C.D., considerati i fatti innanzi specificati e tenute presenti le circostanze enunciate, ritiene che la delibera del Giudice Sportivo debba essere confermata. Invero, anche in una valutazione di natura sostanziale ed, in ogni caso, sotto qualsiasi aspetto si voglia esaminare la vicenda, è assolutamente certo che la funzione di assistente di parte, per la società Atletico Benevento, sia stata svolta, in occasione della gara in esame, in modo irregolare: o nel senso che essa sia stata affidata, dalla società medesima, a persona non identificata, per cui la gara si è svolta irregolarmente; o nel senso che essa sia stata affidata a persona non avente titolo, come già chiarito, ovvero al sig. De Falco Filippo. Deve ribadirsi che è stata, comunque, la stessa società Atletico Benevento ad escludere che la funzione sia stata svolta dal sig. Campanella Mario. In una ricostruzione della vicenda sotto il profilo logico, dunque, deve ritenersi: che la funzione di assistente di parte, per conto della società Atletico Benevento, sia stata svolta, nella circostanza, da persona che l’arbitro (il cui rapporto ufficiale e le cui dichiarazioni, rese agli Organi della Giustizia Sportiva, configurano fonte privilegiata di prova) non aveva identificato; che essa, come da ammissione della società Atletico Benevento, sia stata svolta dal sig. De Falco Filippo, non avente titolo, come già ampiamente chiarito. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Atletico Benevento.
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