COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TEORA – GARA TEORA / SPORTING ATRIPALDA DEL 25.03.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TEORA – GARA TEORA / SPORTING ATRIPALDA DEL 25.03.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile, in quanto la reclamante lo ha proposto in data 6.04.2007, oltre il termine di giorni sette dalla data di svolgimento della gara, prescritto dall’art. 42, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per i reclami avverso la posizione irregolare di tesserati. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, su conto della società Teora.
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