COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CASELLE – GARA VILLA S.NICOLA / REAL CASELLE DELL’11.03.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL CASELLE – GARA VILLA S.NICOLA / REAL CASELLE DELL’11.03.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Dalla documentazione pervenuta dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, si rileva che il calciatore Fefea Gheorghe, nato il 10.12.1981, non risulta tesserato per la società Villa San Nicola alla data di disputa della gara e non poteva, quindi, partecipare alla gara in oggetto. Per l’esattezza, in ordine al calciatore Fefea Gheorghe (straniero) risulta depositata, presso l’Ufficio Tesseramento del C.C. Campania, in data 19.02.2007, una richiesta di tesseramento a favore della società Villa San Nicola. Essa è stata spedita, in data 26.02.2007, all’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C. In data 27.03.2007 è pervenuta al C.R. Campania, per conoscenza, da parte del medesimo Ufficio Tesseramento Centrale, una comunicazione, rimessa per competenza alla società Villa San Nicola, con prescrizione di integrazione della relativa documentazione, sulla base dell’art. 40 N,.O.I.F., quale condizione tassativa ai fini della regolarizzazione del tesseramento medesimo. La società Villa San Nicola non ha provveduto alla regolarizzazione, senza alcuna indicazione dell’eventuale sussistenza di una motivazione giustificativa. Di conseguenza, il calciatore deve essere considerato in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, in relazione alla gara in oggetto. Quanto all’altro calciatore di cui al reclamo (Barbato Andrea, nato il 28.09.1985), egli risulta regolarmente tesserato, a favore della società Villa San Nicola, dal 4.11.2006, ovvero data antecedente il giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Real Caselle, di infliggere alla società Villa San Nicola, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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