COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 4 ottobre 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO PIGNATARO CALCIO – GARA PIGNATARO C. / SAL VITALIANO DEL 15.09.2007 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 4 ottobre 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO PIGNATARO CALCIO – GARA PIGNATARO C. / SAL VITALIANO DEL 15.09.2007 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, ne rileva l’infondatezza, atteso che non sussiste la lamentata, presunta posizione irregolare dei calciatori Aliperta Giovanni (nato il 02.08.1982) e Letizia Gaetano (nato il 29.06.1990), della società San Vitaliano. In particolare, è emerso quanto di seguito specificato: il calciatore Aliperta Giovanni era stato squalificato per quattro gare a seguito di espulsione dal campo, in occasione della gara del 1° aprile 2006 (sanzione pubblicata sul C.U. n. 86 del 5 aprile 2006 del C.R. Campania, pag. 2257). Al caso di specie si applica il principio dell’automatismo della sanzione (di cui all’art. 22, comma 3, C.G.S., e di cui all’art. 45, comma 2, C.G.S.), che prescrive che la squalifica di un calciatore a giornate di gara debba essere scontata a decorrere da quella ufficiale immediatamente successiva a quella di disputa della gara che l’ha determinata. Orbene, in occasione delle gare ufficiali successive a quella dell’espulsione (San Vito Positano – Sant’Anastasia, recupero del 4.4.2007; turno di riposo pasquale l’8 aprile 2007; Barrese Ester – Sant’Anastasia del 14.4.2007; Sant’Anastasia – San Vitaliano del 21.4.2007; Pro Akery 1926 – Sant’Anastasia del 29.4.2007), il calciatore Aliperta Giovanni non ha partecipato e non è stato inserito nelle distinte ufficiali di gara. Di conseguenza, egli ha scontato la sanzione a proprio carico ed aveva titolo per prendere legittimamente parte alla gara in esame. Quanto al calciatore Letizia Gaetano, egli era stato squalificato per una gara a seguito di espulsione dal campo, in occasione del 1° turno della fase finale del Campionato di Attività Mista della scorsa stagione calcistica, Nuova San Vitaliano - Hirpinia del 13.04.2006 (sanzione pubblicata sul C.U. n. 90 del 16 aprile 2006 del C.R. Campania, pag. 2337). Anche al caso di specie si applica il principio dell’automatismo della sanzione (di cui all’art. 22, comma 3, C.G.S., e di cui all’art. 45, comma 2, C.G.S.), innanzi enunciato. Orbene, essendo il calciatore Letizia Gaetano nato il 29.06.1990 e rientrando ancora nella fascia d’età prevista per il Campionato Regionale Juniores 2007/08, lo stesso (non avendo scontato la squalifica nell’anno sportivo 2006/2007) dovrà scontare la residua sanzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 3, C.G.S., nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, (ovvero, nel Campionato Regionale di Attività Mista 2007/2008) salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo art. 22. Anche il calciatore Letizia Gaetano, pertanto, aveva pieno titolo per prendere legittimamente parte alla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Pignataro Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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