COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 4 ottobre 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO PUTEOLANA 1909 – GARA VIRTUS BAIA / PUTEOLANA 1909 DEL 16.09.2007 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 4 ottobre 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO PUTEOLANA 1909 – GARA VIRTUS BAIA / PUTEOLANA 1909 DEL 16.09.2007 - PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Puteolana 1909 per la gara in epigrafe, relativa alla presunta posizione irregolare del calciatore Borriello Carmine, nato il 4.06.1979, della società Virtus Baia, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero il predetto calciatore, nell’ultima gara dello scorso Campionato di Promozione Tebor 2000/Virtus Baia del 29 aprile 2007, veniva sanzionato, dal Giudice Sportivo, per somma di ammonizioni, con una giornata di squalifica, come dal C.U. n. 99 del 4 maggio 2007, pag. 2504. Nel corso del Campionato 2007/2008, con decorrenza dall’8 settembre 2007, veniva trasferito alla società Bacoli Sibilla Flegrea del Comitato Interregionale e, successivamente, con decorrenza 15.09.2007, veniva trasferito, a titolo temporaneo, alla medesima società Virtus Baia. Il Comitato Interregionale, con nota n. 773.5 del 2.10.2007, ha comunicato che il calciatore Borriello Carmine, nel periodo dall’8 al 14 settembre, non ha partecipato a gare e non è stato inserito nelle distinte ufficiali di gara (sia di Campionato, sia di Coppa Italia) con la società Bacoli Sibilla Flegrea, in particolare, alla gara del Campionato di Serie D Angri 1927 - Bacoli Sibilla Flegrea del 9 settembre 2007. Di conseguenza, egli ha scontato la sanzione a proprio carico ed aveva titolo per prendere legittimamente parte alla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Puteolana 1909; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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