COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 19 luglio 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO SIG. IAMUNNO VINCENZO – CALCIATORE FUTSAL SAN GIUSEPPE RECLAMO SIG. FAELLA Vincenzo – CALCIATORE FUTSAL SAN GIUSEPPE RECLAMO SIG. CASILLO Ferdinando – CALCIATORE FUTSAL SAN GIUSEPPE RECLAMO SIG. ANNUNZIATA Gianfranco – CALCIATORE FUTSAL SAN GIUSEPPE GARA FUTSAL SAN GIUSEPPE / AZZURRA S. ALFONSO DEL 17.02.2007 – CALCIO A CINQUE SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 19 luglio 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO SIG. IAMUNNO VINCENZO – CALCIATORE FUTSAL SAN GIUSEPPE RECLAMO SIG. FAELLA Vincenzo – CALCIATORE FUTSAL SAN GIUSEPPE RECLAMO SIG. CASILLO Ferdinando – CALCIATORE FUTSAL SAN GIUSEPPE RECLAMO SIG. ANNUNZIATA Gianfranco – CALCIATORE FUTSAL SAN GIUSEPPE GARA FUTSAL SAN GIUSEPPE / AZZURRA S. ALFONSO DEL 17.02.2007 – CALCIO A CINQUE SERIE C1 La C.D., letti i reclami, visti gli atti ufficiali, rileva che gli stessi risultano connessi, per cui ne va disposta la riunione, ai fini della definizione in un unico contesto. Nel merito, la Commissione osserva che la posizione del calciatore Iamunno Vincenzo risulta diversa rispetto a quella degli altri reclamanti Faella Vincenzo, Casillo Ferdinando ed Annunziata Gianfranco, in quanto – come emergente dal referto – egli era stato espulso per somma di ammonizioni al 30’ del 2° tempo. Ciò posto, si rileva che lo Iamunno non era presente sul campo (né alcun elemento in contrario è emerso), al momento in cui le squadre erano schierate per il saluto finale, rituale della disciplina del Calcio a Cinque, cioè allorquando si è verificato l’episodio (lo schiaffo del capitano della Futsal San Giuseppe a quello dell’Azzurra S.Alfonso), da cui sono scaturite l’invasione di campo e l’aggressione ai calciatori ospiti. Di conseguenza, in assenza di elementi specifici di prova, circa la sua partecipazione all’aggressione, l’eventualità non può che essere esclusa. Quanto, invece, agli altri tre reclamanti (Faella Vincenzo, Casillo Ferdinando ed Annunziata Gianfranco), va osservato che le argomentazioni addotte a discarico non risultano idonee a contrastare gli elementi di carattere accusatorio raccolti. Invero, va segnalato che da più deposizioni è emerso che tutti i calciatori della società Futsal san Giuseppe, presenti in campo al momento del saluto finale, avevano partecipato all’aggressione in questione, con le sole eccezioni di Annunziata Emilio, Guastaferro Mario ed Iervolino Paolo. In particolare, tra le altre, vanno ricordate, in proposito, le deposizioni di Tolentino Dario e dei due Commissari di Campo, i quali hanno ben descritto quanto accaduto, specificando che, per l’appunto, tutti i componenti della squadra Futsal San Giuseppe (tranne i tre sopra ricordati) avevano posto in essere condotte violente, unitamente al pubblico che, nella circostanza, aveva invaso il campo di gioco. P.Q.M. DELIBERA in parziale riforma della delibera del G.S. ed in accoglimento del reclamo del solo Iamunno Vincenzo, la annulla, nella parte a questi relativa. Conferma invece, nel resto, la detta delibera del G.S., disponendo incamerarsi le tasse ridotte (nella misura singola di euro sessantacinque/00), versate dai reclamanti Faella Vincenzo, Casillo Ferdinando ed Annunziata Gianfranco.
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