COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 19 luglio 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO FUTSAL SAN GIUSEPPE – GARA FUTSAL SAN GIUSEPPE / AZZURRA S. ALFONSO DEL 17.02.2007 – CALCIO A CINQUE SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 7 del 19 luglio 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO FUTSAL SAN GIUSEPPE - GARA FUTSAL SAN GIUSEPPE / AZZURRA S. ALFONSO DEL 17.02.2007 – CALCIO A CINQUE SERIE C1
La C.D., vista la richiesta della società Futsal San Giuseppe, di accesso e di copia degli atti di cui in epigrafe (al fine di impugnare le sanzioni del Giudice Sportivo di primo grado), rileva che la società istante non ha provveduto alla presentazione del conseguente reclamo. Pertanto, essendo venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio, questa Commissione (tenuto conto dell’obbligo, a carico dell’Organo giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato)
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto soltanto preannunciato; di conseguenza, dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Futsal San Giuseppe.
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