COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POL. S. MARIA – GARA CICERALE / POL. S. MARIA DEL 28.3.2008 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POL. S. MARIA – GARA CICERALE / POL. S. MARIA DEL 28.3.2008 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il ricorso, audito l’arbitro a chiarimenti, sentito il presidente della società
Pol. S.Maria, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva: la società ricorrente ha impugnato la
decisione del Giudice Sportivo Territoriale che aveva rigettato il reclamo di prima istanza della Pol. S.Maria,
in ragione dell’impossibilità di individuazione delle persone fisiche, che avevano aggredito, prima dell’inizio
della gara, il calciatore n. 1 della medesima Pol. S.Maria, Di Gregorio Gianni. Questa C.D.T. ha espletato
un approfondito accertamento, articolato sull’unica possibilità ad essa consentita, ovvero l’audizione del
direttore di gara. Orbene, egli ha saputo soltanto precisare che il nominato calciatore Di Gregorio Gianni,
indicato dalla Pol. S.Maria come portiere nella sua distinta ufficiale di gara, non aveva potuto partecipare
alla gara, a causa della grave, inqualificabile aggressione sofferta prima dell’inizio della gara. Quanto
all’identificazione dell’aggressore, il direttore di gara non è stato in grado di aggiungere, all’atto
dell’audizione, elementi idonei alla sua identificazione. Tuttavia, questa C.D.T. ritiene di non poter
condividere le decisioni del G.S.T. (prescindendo dalla congrua sanzione, relativa alle ingiurie di tipo
razzistico a calciatore della Pol. S.Maria), proprio in ragione dell’acquisita certezza dell’aggressione ai danni
del calciatore Di Gregorio Gianni e delle conseguenziale sua impossibilità di partecipazione alla gara.
Invero, se si accedesse all’impostazione giuridico-sportiva della delibera del Giudice di prime cure, ne
discenderebbe che, in ogni caso di impossibilità di identificazione di un eventuale aggressore, o comunque
di un autore di fatti gravi, sarebbero del tutto vanificati il principio e l’ambito applicativo della responsabilità
oggettiva, di cui all’art. 4, comma 3, C.G.S. A tale riguardo, questa C.D.T. ritiene che debba, contrariamente
a quanto sottolineato dal G.S.T. nel testo della sua delibera, trovare applicazione l’art. 17, comma 1,
C.G.S., il quale sancisce che “non si applica la punizione sportiva della perdita della gara, qualora si
verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della
società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le
società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in
classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara”. Orbene, nel caso specifico la
società Cicerale aveva acquisito, al termine della gara in esame, tre punti. Questa C.D.T. ritiene conforme a
giustizia e corrispondente alla vigente, richiamata normativa di riferimento, la penalizzazione, a carico della
società Cicerale, di tre punti nella classifica ufficiale 2007/2008. Non può, viceversa, accogliersi la richiesta
della reclamante, finalizzata alla punizione sportiva della perdita della gara, a carico della società Cicerale,
in quanto essa non è prevista dalla norma, come innanzi testualmente riportata. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Pol. S.Maria, disponendo la
penalizzazione di tre punti in classifica 2007/2008 a carico della società Cicerale; di respingerlo nel
resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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