COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CONTURSI TERME – GARA CONTURSI TERME / P.M.S. BELLIZZI DEL 3.05.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CONTURSI TERME – GARA CONTURSI TERME / P.M.S. BELLIZZI DEL 3.05.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la infondatezza, atteso che non sussiste la
lamentata presunta posizione irregolare del calciatore Santese Michele della società P.M.S. Bellizzi. Invero,
dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emersa la posizione
regolare del calciatore Santese Michele, nato il 23.06.1991, che risulta tesserato a favore della società
P.M.S. Bellizzi dal 16.11.2007 (ovvero, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame). Di conseguenza, la partecipazione del predetto calciatore, alla gara in epigrafe, è da considerarsi
regolare agli effetti di tesseramento. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Contursi Terme; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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