COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CONTURSI TERME – GARA CONTURSI TERME / P.M.S. BELLIZZI DEL 3.05.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CONTURSI TERME – GARA CONTURSI TERME / P.M.S. BELLIZZI DEL 3.05.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la infondatezza, atteso che non sussiste la lamentata presunta posizione irregolare del calciatore Santese Michele della società P.M.S. Bellizzi. Invero, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emersa la posizione regolare del calciatore Santese Michele, nato il 23.06.1991, che risulta tesserato a favore della società P.M.S. Bellizzi dal 16.11.2007 (ovvero, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame). Di conseguenza, la partecipazione del predetto calciatore, alla gara in epigrafe, è da considerarsi regolare agli effetti di tesseramento. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Contursi Terme; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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