COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANMAURESE – GARA SANMAURESE / LUSTRA DEL 26.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANMAURESE – GARA SANMAURESE / LUSTRA DEL 26.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO. La C.D.T., letto il reclamo della società Sanmaurese, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento e disciplinare, dei calciatori Elia Umberto e Falcione Francesco, che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare, che è emersa la posizione regolare dei calciatori Elia Umberto, nato il 13.11.1990 (tesserato, a favore della società Lustra, dal 16.04.2008), da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara. Diversa è, invece, la posizione del calciatore Falcione Francesco, nato il 16.03.1957, squalificato, per due giornate di gare effettive, quale calciatore non espulso dal campo, in occasione della gara del 20.04.2008 (sanzione pubblicata sul C.U. n. 35 del 24.04.2008 della Delegazione Provinciale di Salerno, pag. 981). Ebbene, è emerso che il predetto calciatore è stato inserito nella distinta ufficiale di gara, con il n. 14, ma senza prendere parte alla gara medesima. In ragione del suo non utilizzo nella gara de qua, la società Lustra non può essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Sanmaurese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it