COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL MONTESARCHIO – GARA FUTSAL MONTESARCHIO / CAMPANA F.C. DEL 5.04.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL MONTESARCHIO – GARA FUTSAL MONTESARCHIO / CAMPANA F.C. DEL 5.04.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T. letto il reclamo della società Futsal Montesarchio, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento e della Segreteria del C.R. Campania, rileva che è stato inserito, nella distinta ufficiale della società Campana F.C., quale dirigente accompagnatore, il sig. Campana Pietro, il quale, ancorché gravato da squalifica per una gara effettiva, quale calciatore non espulso dal campo, nella gara del 30.03.2008, così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3.04.2008, pag. 2242, del Comitato Regionale Campania, non aveva titolo ad essere presente nella distinta di gara. La circostanza non inficia la regolarità della gara, né può determinare un provvedimento di natura tecnica in ordine al risultato, in quanto non si tratta di calciatore che abbia partecipato alla gara, di cui al reclamo in esame, ma di un addetto, o incaricato. Non può, tuttavia, essere ignorata la violazione della vigente normativa, espressamente sottolineata dalla società reclamante. P.Q.M. DELIBERA non luogo a provvedere, in ordine al reclamo proposto dalla società Futsal Montesarchio; di infliggere, a carico della società Campana F.C., per la violazione specificata nella parte motiva, l’ammenda di euro 50,00; di squalificare il calciatore Campana Pietro per una gara ulteriore, in aggiunta a quella di cui al citato C.U. n. 83 del 3.04.2008, pag. 2242; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it