COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL MONTESARCHIO – GARA FUTSAL MONTESARCHIO / CAMPANA F.C. DEL 5.04.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO FUTSAL MONTESARCHIO – GARA FUTSAL MONTESARCHIO / CAMPANA F.C. DEL
5.04.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T. letto il reclamo della società Futsal Montesarchio, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché
verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento e della Segreteria del C.R. Campania, rileva che è stato
inserito, nella distinta ufficiale della società Campana F.C., quale dirigente accompagnatore, il sig.
Campana Pietro, il quale, ancorché gravato da squalifica per una gara effettiva, quale calciatore non
espulso dal campo, nella gara del 30.03.2008, così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 83 del
3.04.2008, pag. 2242, del Comitato Regionale Campania, non aveva titolo ad essere presente nella distinta
di gara. La circostanza non inficia la regolarità della gara, né può determinare un provvedimento di natura
tecnica in ordine al risultato, in quanto non si tratta di calciatore che abbia partecipato alla gara, di cui al
reclamo in esame, ma di un addetto, o incaricato. Non può, tuttavia, essere ignorata la violazione della
vigente normativa, espressamente sottolineata dalla società reclamante. P.Q.M.
DELIBERA
non luogo a provvedere, in ordine al reclamo proposto dalla società Futsal Montesarchio; di
infliggere, a carico della società Campana F.C., per la violazione specificata nella parte motiva, l’ammenda di euro 50,00; di squalificare il calciatore Campana Pietro per una gara ulteriore, in aggiunta a quella di cui al citato C.U. n. 83 del 3.04.2008, pag. 2242; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL MONTESARCHIO – GARA FUTSAL MONTESARCHIO / CAMPANA F.C. DEL 5.04.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D"