COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NAPOLI 2005 PENTA – GARA NAPOLI 2005 PENTA / IRPINIA TEAM DEL 27.04.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NAPOLI 2005 PENTA – GARA NAPOLI 2005 PENTA / IRPINIA TEAM DEL 27.04.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è inammissibile per la parte riguardante la riduzione della squalifica, per due giornate di gare, al calciatore Ferrara Massimo Maria, ai sensi dell’art. 45 C.G.S., comma 3, lettera a), che dispone la non impugnabilità della squalifica dei calciatori, per l’appunto fino a due giornate di gara. Altresì, la stessa C.D.T. ritiene di dover respingere il reclamo nella parte relativa alla squalifica a carico del calciatore Galdi Vittorio, squalificato per tre giornate. Invero, la sanzione determinata dal Giudice Sportivo Territoriale appare adeguata e congrua, in rapporto all’effettiva entità dell’infrazione commessa. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte relativa alla richiesta di riduzione della squalifica al calciatore Ferrara Massimo Maria; di respingerlo, quanto alla squalifica a carico del calciatore Galdi Vittorio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Napoli 2005 Penta.
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