COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.RENATO MOIANO – GARA BOSCHESE / S.RENATO MOIANO DEL 20.04.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.RENATO MOIANO – GARA BOSCHESE / S.RENATO MOIANO DEL 20.04.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società S.Renato Moiano, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Brancaccio Mario Mauro, De Maria Andrea, Oliva Gennaro, Immobile Rosario e Perrotta Michele (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è emersa la posizione irregolare del calciatore Brancaccio Mario Mauro, nato il 22.07.1986, che risulta svincolato dalla società Real Boschese dal 10.07.2007 e non ritesserato. Invero, la richiesta di tesseramento del predetto calciatore non è stata registrata a favore della società Boschese, perché spedita oltre il termine del 31 marzo 2008, di cui al C.U. n. 8/A, della F.I.G.C., e pubblicato dal Comitato Regionale Campania in allegato al C.U. n. 1 del 2.07.2007. Di conseguenza, egli ha partecipato, alla gara de qua, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. Viceversa, i calciatori De Maria Andrea, nato il 7.11.1985, Oliva Gennaro, nato il 22.04.1985, Immobile Rosario, nato il 4.08.1971 e Perrotta Michele, nato il 21.071987, risultano regolarmente tesserati, a favore della società Boschese, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società San Renato Moiano; di infliggere a carico della società Boschese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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