COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ANDRETTA – GARA ANDRETTA / CASTELFRANCI DEL 30.03.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ANDRETTA – GARA ANDRETTA / CASTELFRANCI DEL 30.03.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, in via preliminare rileva che lo stesso è inammissibile. Invero, il reclamo in questione risulta redatto su carta non intestata, ed è altresì privo del timbro societario, requisiti indispensabili per procedere all’esame del gravame nel merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 7 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Andretta.
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