COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BANZANO CALCIO – GARA BORGO MONTORO / BANZANO CALCIO DEL 12.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 15 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO BANZANO CALCIO – GARA BORGO MONTORO / BANZANO CALCIO DEL 12.04.2008 – 3^
CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
La C.D.T. letto il reclamo della società Banzano Calcio, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché
verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva che la posizione, agli effetti
del tesseramento, del calciatore (che la società reclamante assume abbia partecipato alla gara in posizione
irregolare), ovvero Grillo Raffaele, nato il 10.09.1990, è risultata irregolare, per i motivi di seguito specificati:
in data 19.11.2007 perveniva all’Ufficio Tesseramento una raccomandata, datata 16.11.2007, della società
Borgo Montoro, contenente la richiesta di tesseramento del calciatore Grillo Raffaele, innanzi indicato; in
data 11.01.2008 veniva comunicato, dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania alla società Borgo
Montoro, che la richiesta di tesseramento dovesse essere regolarizzata con le firme di entrambi i genitori,
entro e non oltre venti giorni dalla data della comunicazione, con l’avvertenza che, trascorso il prescritto
periodo di venti giorni, la decorrenza del tesseramento del calciatore sarebbe stata registrata sulla base
dell’eventuale nuova data di deposito, o di spedizione, della documentazione richiesta. Atteso che il
tesseramento del calciatore in argomento non è stato regolarizzato dalla società Borgo Montoro, egli ha
partecipato alla gara del 12.04.2008 in posizione irregolare. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Banzano Calcio; di infliggere a carico della società
Borgo Montoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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