COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: SIG, FREDA ADEMIR (A.E. della Sezione di Battipaglia) – artt.: 40, comma 4, lettera b) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri; 40, comma 1, del medesimo Regolamento; 40, comma 3, lettere b) e c), del medesimo Regolamento; 40, comma 3, lettera f), del medesimo Regolamento; 1 C.G.S.: SIG. PINTOZZI DOMENICO (calciatore e dirigente della società Riciglianese) – art. 1 C.G.S. ed art. 61 N.O.I.F.; SOCIETA’ A.S.D. RICIGLIANESE – art. 4, comma 1, ed art. 46, comma 6 (già art. 42, comma 7), C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: SIG, FREDA ADEMIR (A.E. della Sezione di Battipaglia) – artt.: 40, comma 4, lettera b) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri; 40, comma 1, del medesimo Regolamento; 40, comma 3, lettere b) e c), del medesimo Regolamento; 40, comma 3, lettera f), del medesimo Regolamento; 1 C.G.S.: SIG. PINTOZZI DOMENICO (calciatore e dirigente della società Riciglianese) – art. 1 C.G.S. ed art. 61 N.O.I.F.; SOCIETA’ A.S.D. RICIGLIANESE – art. 4, comma 1, ed art. 46, comma 6 (già art. 42, comma 7), C.G.S. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 25 marzo 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi, in data 21.2.2008, protocollo 2942/022, a carico del sig. Freda Ademir, A.E. della Sezione A.I.A. di Battipaglia, al quale è stata contestata la violazione di cui agli artt. 40, comma 4, lettera b) del regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri; 40, comma 1, del medesimo regolamento; 40, comma 3, lettere b) e c) del medesimo regolamento; 40, comma 3, lettera f) del medesimo regolamento nonché dell’art. 1 del C.G.S., per aver partecipato, sotto falsa generalità, ad una gara ufficiale (Real Pollese – Riciglianese del 20.05.2007, valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria 2006/2007): al sig. Pintozzi Domenico, calciatore e dirigente della società Riciglianese, al quale è stata contestata la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. ed art. 61 delle N.O.I.F., per aver consentito, quale capitano e dirigente della medesima società Riciglianese, il grave comportamento del sig. Freda Ademir; nonché a carico della società Riciglianese, alla quale è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 46, comma 6 (già art. 42, comma 7), C.G.S., per responsabilità diretta (in ragione della compartecipazione alla vicenda, da parte del nominato suo dirigente) nell’enunciata violazione; tanto premesso OSSERVA alla riunione del 5.05.2008 è stato presente il solo A.E. Freda Ademir. Il Rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore avv. Leonardo Cotugno (preso atto della richiesta di patteggiamento, presentata dal sig. Freda Ademir, e concordando con il deferito in ordine alla quantificazione della sanzione), nelle sue conclusioni, ritenendo provata la colpevolezza dei deferiti e, per responsabilità diretta, della società Riciglianese, ha chiesto: per il sig. Freda Ademir, A.E. della sezione AIA di Battipaglia, tre mesi di squalifica; per il sig. Pintozzi Domenico la squalifica per dodici mesi; per la società, tre punti di penalizzazione nonché l’ammenda di 1.000,00(mille) euro. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rilevate le risultanze degli atti, tra le quali il riconoscimento della propria responsabilità del sig. Pintozzi quale Capitano della squadra; P.Q.M. DELIBERA di infliggere al sig. Pintozzi Domenico la sanzione di mesi otto di squalifica; di infliggere alla società Riciglianese la penalizzazione di tre punti, nella classifica del Campionato Regionale di Seconda Categoria 2007/2008, nonché l’ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta); di infliggere al sig. Freda Ademir la squalifica di mesi tre.
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