• Stagione sportiva: 2007/2008
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA, A CARICO DI:
SIG, FREDA ADEMIR (A.E. della Sezione di Battipaglia) – artt.: 40, comma 4, lettera b) del
Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri; 40, comma 1, del medesimo Regolamento; 40,
comma 3, lettere b) e c), del medesimo Regolamento; 40, comma 3, lettera f), del medesimo
Regolamento; 1 C.G.S.:
SIG. PINTOZZI DOMENICO (calciatore e dirigente della società Riciglianese) – art. 1 C.G.S. ed art. 61
N.O.I.F.;
SOCIETA’ A.S.D. RICIGLIANESE – art. 4, comma 1, ed art. 46, comma 6 (già art. 42, comma 7), C.G.S.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA, A CARICO DI:
SIG, FREDA ADEMIR (A.E. della Sezione di Battipaglia) – artt.: 40, comma 4, lettera b) del
Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri; 40, comma 1, del medesimo Regolamento; 40,
comma 3, lettere b) e c), del medesimo Regolamento; 40, comma 3, lettera f), del medesimo
Regolamento; 1 C.G.S.:
SIG. PINTOZZI DOMENICO (calciatore e dirigente della società Riciglianese) – art. 1 C.G.S. ed art. 61
N.O.I.F.;
SOCIETA’ A.S.D. RICIGLIANESE – art. 4, comma 1, ed art. 46, comma 6 (già art. 42, comma 7), C.G.S.
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 25 marzo 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento
del Sig. Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi, in data 21.2.2008, protocollo 2942/022, a carico del
sig. Freda Ademir, A.E. della Sezione A.I.A. di Battipaglia, al quale è stata contestata la violazione di cui
agli artt. 40, comma 4, lettera b) del regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri; 40, comma 1, del
medesimo regolamento; 40, comma 3, lettere b) e c) del medesimo regolamento; 40, comma 3, lettera f)
del medesimo regolamento nonché dell’art. 1 del C.G.S., per aver partecipato, sotto falsa generalità, ad una
gara ufficiale (Real Pollese – Riciglianese del 20.05.2007, valevole per il Campionato Regionale di Seconda
Categoria 2006/2007): al sig. Pintozzi Domenico, calciatore e dirigente della società Riciglianese, al quale è
stata contestata la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. ed art. 61 delle N.O.I.F., per aver consentito, quale
capitano e dirigente della medesima società Riciglianese, il grave comportamento del sig. Freda Ademir;
nonché a carico della società Riciglianese, alla quale è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, e
dell’art. 46, comma 6 (già art. 42, comma 7), C.G.S., per responsabilità diretta (in ragione della
compartecipazione alla vicenda, da parte del nominato suo dirigente) nell’enunciata violazione; tanto
premesso
OSSERVA
alla riunione del 5.05.2008 è stato presente il solo A.E. Freda Ademir. Il Rappresentante della Procura
Federale, Sostituto Procuratore avv. Leonardo Cotugno (preso atto della richiesta di patteggiamento,
presentata dal sig. Freda Ademir, e concordando con il deferito in ordine alla quantificazione della
sanzione), nelle sue conclusioni, ritenendo provata la colpevolezza dei deferiti e, per responsabilità diretta,
della società Riciglianese, ha chiesto: per il sig. Freda Ademir, A.E. della sezione AIA di Battipaglia, tre
mesi di squalifica; per il sig. Pintozzi Domenico la squalifica per dodici mesi; per la società, tre punti di
penalizzazione nonché l’ammenda di 1.000,00(mille) euro. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della
Procura Federale, rilevate le risultanze degli atti, tra le quali il riconoscimento della propria responsabilità
del sig. Pintozzi quale Capitano della squadra; P.Q.M.
DELIBERA
di infliggere al sig. Pintozzi Domenico la sanzione di mesi otto di squalifica; di infliggere alla società
Riciglianese la penalizzazione di tre punti, nella classifica del Campionato Regionale di Seconda
Categoria 2007/2008, nonché l’ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta); di infliggere al sig.
Freda Ademir la squalifica di mesi tre.
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA, A CARICO DI:
SIG, FREDA ADEMIR (A.E. della Sezione di Battipaglia) – artt.: 40, comma 4, lettera b) del
Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri; 40, comma 1, del medesimo Regolamento; 40,
comma 3, lettere b) e c), del medesimo Regolamento; 40, comma 3, lettera f), del medesimo
Regolamento; 1 C.G.S.:
SIG. PINTOZZI DOMENICO (calciatore e dirigente della società Riciglianese) – art. 1 C.G.S. ed art. 61
N.O.I.F.;
SOCIETA’ A.S.D. RICIGLIANESE – art. 4, comma 1, ed art. 46, comma 6 (già art. 42, comma 7), C.G.S."