COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MERIDIANA – GARA MERIDIANA / OLIMPIA 71 DELL’1.03.2008 – GIOVANISSIMI – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO MERIDIANA – GARA MERIDIANA / OLIMPIA 71 DELL’1.03.2008 – GIOVANISSIMI –
DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è inammissibile, essendo assolutamente
privo di motivazioni, con la sola richiesta di audizione del sig. Cerullo Domenico, quale assistente di parte
della società reclamante e destinatario della sanzione inflittagli dal primo giudice. Atteso che la mera
richiesta di audizione non può essere considerata quale motivazione del reclamo, la quale, ai sensi dell’art.
33, comma 6, C.G.S., è prescritta in modo tassativo, pena l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Meridiana, confermando le decisioni
del primo Giudice; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della societàreclamante.
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