COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: Sig, ZAINO LUIGI (A.E. della Sezione AIA di Napoli) – art. 1, comma 1, C.G.S.: art. 40, comma 2, lett. a) ed h) del Regolamento A.I.A.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: Sig, ZAINO LUIGI (A.E. della Sezione AIA di Napoli) – art. 1, comma 1, C.G.S.: art. 40, comma 2, lett. a) ed h) del Regolamento A.I.A. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 25 marzo 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi, in data 28.1.2008, protocollo 2380/635, a carico del sig. Zaino Luigi, all’epoca dei fatti A.E. della Sezione AIA di Napoli, al quale è stata contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la violazione dell’art. 40, comma 2, lett. a) ed h) del regolamento A.I.A., per non aver diretto la gara Boys Quarto – Centro Flegreo dell’11.03.2007, della Categoria Provinciale Giovanissimi, nell’ambito del Settore per l’attività giovanile e scolastica, omettendo di segnalare preventivamente l’eventuale impedimento, rispetto all’impegno per il quale era stato designato; tanto premesso OSSERVA alla riunione del 5 maggio 2008 è presente il deferito sig. Zaino Luigi. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno (preso atto della richiesta di patteggiamento, presentata dal sig. Zaino Luigi, e concordando con il deferito in ordine alla quantificazione della sanzione), nelle sue conclusioni, ha chiesto, a carico del sig. Zaino Luigi, l’inibizione per mesi tre. Ritiene questa C.D.T. che il deferimento sia fondato e che, per l’effetto, debba essere confermata la sanzione a carico del deferito sig. Zaino Luigi con la sanzione di mesi tre di squalifica. Tuttavia, nella valutazione della vicenda, ad avviso di questa C.D.T., non può non tenersi conto del comportamento dello Zaino Luigi, in riferimento alla questione in esame. Sulla base delle considerazioni, questo Collegio ritiene di dover confermare al sig. Zaino Luigi mesi tre di squalifica. DELIBERA di infliggere al sig. Zaino Luigi, quale A.E. della Sezione AIA di Napoli di cui al deferimento in esame, la sanzione della squalifica per mesi tre.
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