COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PIANURA – GARA DEL 9.03.2008 – ECCELLENZA RECLAMO PUTEOLANA 1909 – GARA DEL 6.04.2008 – PROMOZIONE RECLAMO INTERNAPOLI CAMALDOLI – GARA DELL’11.02.2008 – ATTIVITÀ MISTA RECLAMO ONMIC SALERNO – GARA DEL 23.02.2008 – 3^ CAT. – DEL.NE PROV.LE SA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PIANURA – GARA DEL 9.03.2008 – ECCELLENZA RECLAMO PUTEOLANA 1909 – GARA DEL 6.04.2008 – PROMOZIONE RECLAMO INTERNAPOLI CAMALDOLI – GARA DELL’11.02.2008 – ATTIVITÀ MISTA RECLAMO ONMIC SALERNO – GARA DEL 23.02.2008 – 3^ CAT. – DEL.NE PROV.LE SA La C.D.T., viste le richieste delle società reclamanti, di accesso e di copia degli atti, di cui alle gare in epigrafe, al fine di impugnare le sanzioni e/o le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, rileva che le società istanti non hanno provveduto alla presentazione del conseguente reclamo. È venuto, dunque, a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio. Questa Commissione, tenuto conto dell’obbligo, a carico dell’Organo giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato; P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibili i reclami, in quanto soltanto preannunciati; di conseguenza, dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto delle società reclamanti.
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